La costituzione sul comodino

Forse qualcuno di noi ricorda ancora il tempo in cui, sul comodino delle camere di albergo, si trovava una Bibbia, invito a qualche buona lettura prima di addormentarsi. Oggi, questa abitudine è pressoché scomparsa nei nostri paesi occidentali, alquanto preoccupati di dichiararsi laici: vuole dire questo che non abbiamo più bisogno di buona lettura serale.

Responsabilità individuale

Sono passati diversi anni da quando Pedagogia Globale ha deciso di dedicare uno spazio nei suoi tempi di autoformazione ad una riflessione approfondita sulla politica e, in particolare, sulle responsabilità che ciascuno di noi deve assumersi in quanto cittadino, indipendentemente dal fatto di aver sollecitato e ottenuto un mandato elettivo.

Se la politica è essenzialmente la realizzazione del bene comune, possiamo preoccuparci soltanto di perseguire il nostro benessere personale e lasciare ad altri il compito e la responsabilità di pensare al bene collettivo?

La domanda alla quale ci premeva di rispondere era la seguente: se la politica è essenzialmente la realizzazione del bene comune, possiamo preoccuparci soltanto di perseguire il nostro benessere personale (magari, pur richiamando a voce alta l’intervento dell’Etat Provvidence!) e lasciare ad altri il compito e la responsabilità di pensare al bene collettivo? E ancora: di che cosa parliamo quando -sempre più di frequente- auspichiamo l’avvento della democrazia partecipata?

Per tentare di trovare una risposta adeguata, abbiamo deciso dimettere la Costituzione sul nostro comodino, e di fare lo sforzo di leggerla con attenzione per riscoprire (e forse per molti di noi, piuttosto scoprire) le regole della buona convivenza societaria così come furono elaborate sessant’anni fa dai nostri nonni.

Costituzione e cittadinanza

Ma, proprio perché per molti di noi è mancata una adeguata educazione alla cittadinanza, e per evitare di cadere nelle trappole delle contrapposizioni da schieramento oppure da interpretazioni affrettate non rispettose del significato vero delle parole, saremo guidati nella nostra lettura da schede di riflessione predisposte dalla nostro presidente, per anni docente di diritto pubblico nelle università lombarde e formatore di professionisti dei servizi alla persona.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Schede di lettura

Contrariamente all’abitudine di molti di studiare le normative seguendo scrupolosamente l’ordine degli articoli indipendentemente dal loro contenuto, noi scegliamo di studiare il testo fondante e fondamentale della nostra società politica seguendo la logica degli argomenti e dando la priorità all’attenzione alla persona e alle sue relazioni con gli altri.

Seguono quindi 7 schede di lettura dedicate, partendo dall’Art.2 – Principi Fondamentali

La prima scheda è di aperta lettura, per consultare le successive vi invitiamo a registrarvi sul sito o, se avete già una login e una password ad accedere per consultarle.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Come utilizzare questa scheda? Innanzitutto, riflettendo sulle osservazioni proposte. Poi, cercando di condividere con gli altri membri (sia soci effettivi che membri iscritti al sito) le proprie riflessioni, dubbi, certezze, letture utili, ecc.

La Repubblica

Qui, il termine repubblica non va inteso nel significato di organo o di strumento con il quale la nostra società politica esercita la funzione di realizzazione del bene comune; questo significato sarà invece pertinente quando si analizzerà la seconda parte del nostro testo fondamentale.

Ora, invece, il termine repubblica rappresenta la stessa società formata da tutti i cittadini italiani; ne deriva che tutto quanto verrà declinato nei primi 54 articoli della costituzione costituisce un impegno politico per ciascuno dei componenti la comunità italiana.

A questo proposito, giova ricordare il lavoro di riflessione condotto da Pedagogia Globale nell’analizzare il testo di filosofia politica di Jacques Maritain sul rapporto tra comunità e società, argomento specifico del secondo capitolo del suo libro “L’Uomo e lo Stato”. Si può rileggere in merito  l’articolo “La Comunità in Jacques Maritain  presente nella  categoria “Approfondimenti” dell’area “Scritti”

riconosce

Non è possibile ri-conoscere ciò che ancora non esiste; utilizzando questa espressione, i padri costituenti hanno chiaramente voluto sottolineare il cambiamento di prospettiva rispetto al periodo precedente, dove vigeva il principio che fosse lo Stato a dare vita ai diritti dei cittadini, consentendo perciò allo stesso di sopprimerli o di ridurli a suo piacimento (ad esempio con le leggi razziali del periodo fascista).

Nel nostro sistema costituzionale invece, viene fatto obbligo alla Repubblica, ossia alla comunità nazionale, di prendere atto dei diritti che discendono dal fatto stesso di essere persona umana e quindi sono da considerarsi come inviolabili.

Ovviamente, ciò suppone di concordare sia sulla fonte sia sulla natura di questi diritti inviolabili. Se dovessimo pensare che soltanto i diritti espressamente declinati nel testo costituzionale sono diritti inviolabili, non solo ritorneremmo alla situazione precedente la seconda guerra mondiale (perché i nostri diritti dipenderebbero di nuovo da un’iniziativa dello Stato), ma dovremmo subito prendere atto che il diritto alla vita non è mai citato nel testo costituzionale vigente.

Ciò ci porterà ulteriormente a riflettere:

  • sulla opportuna distinzione tra diritti dell’uomo e diritti di cittadinanza;
  • sulla nostra conoscenza dei trattati internazionali ai quali aderisce l’Italia e, in particolare, delle convenzioni che individuano i diritti della persona umana “generalmente riconosciuti” sia a livello internazionale che europeo. Sareste in grado di stendere un elenco dei principali tra tali trattati?

e garantisce

Tutto quanto è -o sarà- da noi riconosciuto come diritto inviolabile dell’uomo, deve essere garantito dalla nostra società politica (intanto, smettiamo di dare la colpa ad una non meglio precisata politica per le lacune di garanzia e impariamo a sentirci personalmente responsabili dei riconoscimenti effettuati dalla nostra società).

Ma è altrettanto necessario riflettere sul livello di garanzia dovuto: in particolare, quale deve essere il rapporto tra le risorse societarie disponibili, il costo degli interventi di garanzia e il possibile livello consentito?

Per noi che ci occupiamo professionalmente di tutti i tipi possibili di servizi alla persona, questo studio rappresenta sicuramente una scommessa importante.

i diritti inviolabili dell'uomo

Rispetto a questo periodo, occorrono una serie di precisazioni:

Innanzitutto, dobbiamo rilevare che nella tradizione giuridica italiana, vi è una distinzione classica tra diritto soggettivo e interesse legittimo.

I diritti soggettivi  sono i diritti che comportano il potere di agire in giustizia per il riconoscimento e il soddisfacimento dei propri interessi, potere che viene riconosciuto nella misura in cui tali diritti sono effettivamente protetti dall’ordinamento giuridico attraverso norme dette precettive.

Oggi, l’espressione “diritti di cittadinanza” tende ad essere interpretata come sinonimo di “diritti soggettivi”, e quindi come diritti sempre esigibili, mentre occorre ricordare che alcuni diritti di cittadinanza sono considerati dall’ordinamento giuridico come traguardi da raggiungere nel tempo –e quindi come diritti detti programmatici- mentre mancano le norme precettive che li rendono effettivamente esigibili.

Un esempio classico di norma ritenuta come programmatica ma non precettiva è l’articolo 4 § 1 della Costituzione che sarà oggetto di una ulteriore scheda di lavoro

 L’interesse legittimo invece, viene inteso come pretesa del singolo cittadino alla legittimità dell’atto amministrativo ossia ad un corretto esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione (PA).

Quando la PA esercita un potere pubblico, essa può incidere sulla sfera degli interessi dei soggetti con cui entra in relazione, indipendentemente o anche contro la volontà di questi. La pubblica amministrazione, tuttavia, incontra dei limiti nelle finalità (ed anche nelle modalità), finalità che sono indicate dalla legge e che rappresentano la giustificazione del potere che le viene attribuito.

La pretesa al rispetto di queste finalità e di questi limiti è l’oggetto dell’interesse legittimo  del cittadino che si vede riconoscere la possibilità di ricorrere alla giurisdizione amministrativa per ottenere l’annullamento dell’atto amministrativo che abbia violato una qualsiasi delle regole di legalità oppure il risarcimento del danno che l’atto amministrativo illegittimo abbia provocato.

Una seconda precisazione assume oggi una rilevanza del tutto particolare: Nell’ambito dei servizi alla persona – di qualsiasi natura essi siano- il fatto di riconoscerne il contenuto come diritto esigibile (o soggettivo che si voglia dire) non comporta automaticamente la gratuità della prestazione o dell’intervento eseguito per il soddisfacimento del diritto stesso.

La normativa delle politiche sociali, sanitarie o educative prevede esplicitamente che un intervento considerato come essenziale possa essere eseguito o a titolo gratuito o con una partecipazione più o meno ampia alla copertura del costo da parte del beneficiario o del suo nucleo famigliare.

Non affronteremo qui nei dettagli questo particolare problema; sarà tuttavia opportuno non dimenticare in Pedagogia Globale che si tratta di un problema estremamente importante per il futuro delle politiche corrispondenti che sono di particolare rilevanza per la realizzazione del benessere individuale e collettivo.

sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

Questo è forse il periodo più importante dell’articolo 2. In effetti, introduce una fondamentale novità nella concezione di uomo affermata dai Padri costituenti. L’uomo della costituzione è evidentemente riconosciuto nella sua singolarità ma anche come soggetto in relazione con altri all’interno di svariate forme di formazioni sociali, teatro privilegiato della formazione della sua personalità.

Che la nostra costituzione sia largamente ispirata al principio filosofico -e politico- del personalismo è stato messo in evidenza da autorevoli commentatori del nostro testo fondamentale; nel suo libro La Costituzione italiana. Commento sistematico, il Professor AMORTH, ex preside della facoltà di giurisprudenza dell’Università Statale di Milano, rileva che l’accordo fu larghissimo sulla proposta di ordine del giorno di Giorgio TUPINI di impostare e incentrare l’intelaiatura del nuovo edificio costituzionale sulla persona umana. Anche il testo di questo OdG è reperibile nella  categoria “Approfondimenti” dell’area “Scritti”

Rimane pure di notevole interesse ed attualità l’analisi fatta da Franco Garancini nel suo libro Uomini e territorio, (Cittadella Editrice, Assisi, 1985), in particolare la prima parte.

e richiede

E voi, avreste scritto “richiede” oppure utilizzato il termine oggi di uso prevalente “esige”? Il cambiamento di mentalità non è banale perché indica la tendenza odierna a dimenticare che, in realtà, siamo noi a chiedere a noi stessi di assumere le nostre responsabilità nei confronti della realizzazione effettiva del bene comune.

l'adempimento dei doveri inderogabili

Quando abbiamo cominciato il nostro lavoro di lettura ragionata della Costituzione, qualcuno ha fatto notare che l’aggettivo “inderogabili” era ridondante poiché un dovere è, per natura propria, inderogabile.

Siamo sicuri che questa opinione sia condivisa dalla nostra società odierna?

Vedremo però, commentando l’articolo 3, che possiamo trovare nella nostra costituzione qualche accenno ad una possibile solidarietà “derogabile” e riflettere sul confine tra obbligo e libera partecipazione

di solidarietà

A proposito della solidarietà, nel suo commento già citato, il prof. Amorth scrive:

“… se l’uomo è riconosciuto, tutelato e rispettato nella sua dignità di uomo, lo è tuttavia in quanto uomo sociale, in quanto cioè lo si considera solidale col gruppo sociale e con la comunità nella quale è immerso e della quale deve essere attivo componente. Gli stessi diritti essenziali, come lo svolgimento -lecitamente preteso- della sua personalità, si colorano di questa solidarietà, perché né quelli debbono esercitarsi, né quella deve esplicarsi in maniera da infrangerli. Ed è sulla traccia di questa accentuazione sociale che il principio in parola si può definire personalistico e non individualistico… E’ possibile infatti trovare una differenza tra individuo e persona… Espressione dell’individuo è appunto l’individualismo. Ora, la tramutazione dell’individuo in persona non significa altro che una costante accentuazione sociale della vita del singolo”.

politica, economica e sociale.

Questi tre aggettivi sono ricorrenti nella prima parte della costituzione: ci siamo mai chiesti che cosa ciascuno di essi suggeriva come interventi di solidarietà?

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale  e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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Abbiamo detto precedentemente che non tutti i diritti inviolabili dell’uomo sono elencati nel nostro testo costituzionale in particolare il diritto alla vita (non sarebbe, del resto, senza interesse per Pedagogia Globale cercare di individuare le ragioni di questa assenza).

Tuttavia, alcuni di questi diritti sono esplicitamente enunciati e cominciamo la nostra scoperta con l’articolo 3, procedendo come prima nell’analisi dei vari periodi dell’articolo costituito da due commi, il primo dedicato al principio di uguaglianza e il secondo dedicato al principio detto di giustizia sociale.

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