Rispetto a questo periodo, occorrono una serie di precisazioni:
Innanzitutto, dobbiamo rilevare che nella tradizione giuridica italiana, vi è una distinzione classica tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
I diritti soggettivi sono i diritti che comportano il potere di agire in giustizia per il riconoscimento e il soddisfacimento dei propri interessi, potere che viene riconosciuto nella misura in cui tali diritti sono effettivamente protetti dall’ordinamento giuridico attraverso norme dette precettive.
Oggi, l’espressione “diritti di cittadinanza” tende ad essere interpretata come sinonimo di “diritti soggettivi”, e quindi come diritti sempre esigibili, mentre occorre ricordare che alcuni diritti di cittadinanza sono considerati dall’ordinamento giuridico come traguardi da raggiungere nel tempo –e quindi come diritti detti programmatici- mentre mancano le norme precettive che li rendono effettivamente esigibili.
Un esempio classico di norma ritenuta come programmatica ma non precettiva è l’articolo 4 § 1 della Costituzione che sarà oggetto di una ulteriore scheda di lavoro
L’interesse legittimo invece, viene inteso come pretesa del singolo cittadino alla legittimità dell’atto amministrativo ossia ad un corretto esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione (PA).
Quando la PA esercita un potere pubblico, essa può incidere sulla sfera degli interessi dei soggetti con cui entra in relazione, indipendentemente o anche contro la volontà di questi. La pubblica amministrazione, tuttavia, incontra dei limiti nelle finalità (ed anche nelle modalità), finalità che sono indicate dalla legge e che rappresentano la giustificazione del potere che le viene attribuito.
La pretesa al rispetto di queste finalità e di questi limiti è l’oggetto dell’interesse legittimo del cittadino che si vede riconoscere la possibilità di ricorrere alla giurisdizione amministrativa per ottenere l’annullamento dell’atto amministrativo che abbia violato una qualsiasi delle regole di legalità oppure il risarcimento del danno che l’atto amministrativo illegittimo abbia provocato.
Una seconda precisazione assume oggi una rilevanza del tutto particolare: Nell’ambito dei servizi alla persona – di qualsiasi natura essi siano- il fatto di riconoscerne il contenuto come diritto esigibile (o soggettivo che si voglia dire) non comporta automaticamente la gratuità della prestazione o dell’intervento eseguito per il soddisfacimento del diritto stesso.
La normativa delle politiche sociali, sanitarie o educative prevede esplicitamente che un intervento considerato come essenziale possa essere eseguito o a titolo gratuito o con una partecipazione più o meno ampia alla copertura del costo da parte del beneficiario o del suo nucleo famigliare.
Non affronteremo qui nei dettagli questo particolare problema; sarà tuttavia opportuno non dimenticare in Pedagogia Globale che si tratta di un problema estremamente importante per il futuro delle politiche corrispondenti che sono di particolare rilevanza per la realizzazione del benessere individuale e collettivo.